Home arrow ANINSEI / FISM
ANINSEI / FISM
Siglato il CCNL FISM Stampa E-mail
domenica 11 novembre 2007
Siglato il CCNL FISM



Leggi tutto...
 
CCNL ANINSEI 2006/07 Stampa E-mail
giovedì 11 ottobre 2007
CCNL ANINSEI
Accordo economico 2006/07


L'accordo e la tabella


Il confronto tra l'Aninsei, associazione delle scuole private laiche aggregato a Confindustria e le OO.SS. Confederali ed autonome per il rinnovo del CCNL 2006/2009, non riuscendo a trovare un accordo propositivo sulla parte normativa del contratto stesso, per alcune pregiudiziali poste dalla delegazione dei datori di lavoro. Dopo un lungo confronto durato oltre diciannove mesi, le organizzazioni sindacali, presente per la UIL scuola Adriano Enea Bellardini, pur di trovare un momento di sintesi, per non rinviare più a lungo il rinnovo almeno economico del contratto in questione, hanno creduto opportuno definire la parte economica del primo biennio contrattuale 2006/2007 , fissando per il 25 ottobre 2007 il prosieguo del confronto sulla la parte normativa che ha trovato non poche difficoltà, viste le posizioni molto distanti tra le parti.

L' accordo raggiunto definisce la retribuzione di oltre 50.000 lavoratori del settore, in servizio nelle scuole laiche di ogni ordine e grado, con un aumento su base dell'inflazione reale del 4,58% nel biennio 2006/ 2007 in applicazione dell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, con il riconoscimento ed relativo pagamento degli arretrati a partire da ottobre 2007. Tali aumenti, che rientrano nel tetto programmato di inflazione, danno modo di tenere in vita un confronto che si stava sfilacciando, costringe l'Associazione datoriale a proseguire nel confronto sulla parte normativa ed impegna le Organizzazioni sindacali a pervenire ad una conclusione che, nell'approfondire e rimuovere le divergenze che hanno portato a riflettere e soprassedere momentaneamente all'accordo sulla parte normativa, dando l'opportunità di recuperare nel secondo biennio la parte economica che attualmente supera di poco i tetti programmati d'inflazione.

L' Accordo in questione è stato necessario per evitare una rottura delle trattative, viste le divergenze che si erano presentate, sia sulla parte normativa che su quella economica, malgrado la proposta fatta dalle Organizzazioni sindacali di concludere il contratto di lavoro con un rinnovo quadriennale. Ma sia per le risorse esigue messe a disposizione dalla delegazione dell'Aninsei, che per l'arroccamento su alcune rivisitazioni normative del contratto stesso, si è ritenuto utile, per i lavoratori del settore, definire in via prioritaria la parte normativa, considerata la lunga attesa del rinnovo contrattuale, riservandoci nel prosieguo del confronto di aggiornare la parte economica nel biennio economico 2008/2009, considerato che è restato il piedi tutto il problema sulla parte normativa che peserà sicuramente per un serio miglioramento economico nel biennio contrattuale. In allegato l'accordo sottoscritto il 2 ottobre 2007
 
Contratto AGIDAE 2006/2009 Stampa E-mail
lunedì 10 settembre 2007
ccnl agidae
 
Scuola non statale 2006 ANINSEI Indennità vacanza contrattuale Stampa E-mail
venerdì 13 luglio 2007
INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
Il CCNL Scuola A.N.I.N.S.E.I. 2002-2005 alla PARTE PRIMA - I - IL SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI, art. 2 – “Procedure per il rinnovo del CCNL” prevede che in assenza di
accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque dopo un
periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla
scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della
retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai
minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi mesi,
sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le parti definiranno tempi e modalità di cessazione
dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Nella tabella riportiamo il conteggio sia per i mesi di aprile, maggio e giugno sia per i successi
mesi, qualora nel frattempo non si giunga ad un accordo di rinnovo.
La I.V.C., come sotto calcolata, va computata sugli istituti di legge (13ma mensilità, Tfr,
ferie godute, indennità di preavviso).